top of page

                                                          "ASSOCIAZIONE LAPO APS"
                                                                       STATUTO 


Articolo 1 
Denominazione, sede e durata

E’ costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: "Associazione LAPO APS", da ora in avanti denominata “associazione”.
L'Associazione ha sede legale nel Comune di Firenze all’indirizzo risultante dall’apposita iscrizione eseguita presso il Registro tenuto dall’Amministrazione competente. Il trasferimento della sede all'interno del Comune di Firenze non
comporta la modifica del presente Statuto
L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2
Scopo, finalità e attività

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui
all'artcolo 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:
- interventi e servizi sociali (lettera a dell'articolo 5);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche'le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa (lettera d dell'articolo 5);
- formazione universitaria e post-universitaria (lettera g dell'articolo 5);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h dell'articolo 5);
- organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo n.117 del 2017 (lettera i dell'articolo 5);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della poverta' educativa (lettera l dell'articolo 5);
- organizzazione e gestione di attivita' sportive dilettantistiche (lettera t dell'articolo 5).

L'Associazione si prefigge lo scopo di promuovere l'intesa e la collaborazione per un comune progetto tra famiglie, enti e professioni nella lotta contro le patologie neurologiche e psichiatriche dell'età evolutiva e loro esiti al fine di migliorare le
condizioni di vita delle persone con disabilità motorie, psichiche e sensoriali.
Nell'ambito delle attività di interesse generali sopra indicate, l'Associazione promuove in particolare:
- le attività per lo sviluppo di una cultura comune di prevenzione, cura e riabilitazione, anche nei confronti degli organi amministrativi e legislativi, incluse: le attività per la formazione e riabilitazione nelle malattie gravi e potenzialmente mortali (Sezione "Il pupazzo di garza") la riabilitazione equestre e gli sport equestri per disabili (Sezione L.R.E.), le attività motorie e sportive a scopo riabilitativo le varie forme di Arte Terapia, la musicoterapia, la PET Therapy.
L'Associazione si ispira all'esigenza di ridurre l'emarginazione e di favorire una sempre maggiore integrazione culturale e sociale.
L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, comunque entro i limiti di cui al citato articolo 6 del Codice del Terzo settore, secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo quale
Organo di amministrazione.
L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Articolo 3
Ammissione e numero degli associati 
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, nel rispetto dell'articolo 35 comma terzo del Codice del Terzo settore.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:
l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’articolo 5 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Articolo 4
Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:
eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
esaminare i libri sociali;
essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
frequentare i locali dell’associazione;
partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
Gli associati hanno l’obbligo di:
rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea;

Articolo 5
Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di particolare gravità all’associazione può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
L’associato può sempre recedere dall’associazione.
Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.
I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 6
Organi

Sono organi dell’associazione:
- l’Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- l’Organo di controllo;

Articolo 7
Assemblea

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 (tre) mesi, nel libro degli associati.
Ciascun associato ha un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione.
Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati.
La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche mediante posta elettronica, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.  
L’Assemblea ha le seguenti competenze:
nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
approva il bilancio di esercizio;
delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
delibera sulla esclusione degli associati;
delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
delibera lo scioglimento;
delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;
delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Articolo 8
Consiglio Direttivo

L’Organo di amministrazione è il Consiglio Direttivo, che opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti del Consiglio Direttivo:
- eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
- deliberare l’ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 (cinque) e 11 (undici) nominati dall’Assemblea per la durata di 5 (cinque) anni e sono rieleggibili.
La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'articolo 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 9
Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

Articolo 10
Organo di controllo

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
L'Organo di controllo, se collegiale, è composto da tre componenti.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’articolo 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1 dell'articolo 31 del Decreto Legislativo n.117 del 2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 11
Revisione legale dei conti

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 12 
Patrimonio

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 13
Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini di cui al precedente articolo 12, l’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 14
Risorse economiche

L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’articolo 6 del Codice del Terzo settore.

Articolo 15
Bilancio di esercizio

L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’articolo 2 del presente Statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 16
Bilancio sociale e informativa sociale
L'Associazione, qualora ricorrano i presupposti di legge, deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti, nonchè agli associati, ai sensi di quanto è previsto al secondo comma dell'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.
L’Associazione, qualora ricorrano i presupposti di legge, deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo le linee guida ministeriali, ai sensi di quanto è previsto al comma primo dell'articolo 14 del Codice del Terzo settore.

Articolo 17
Libri
L’associazione deve tenere i seguenti libri:
libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente.

Articolo 18
Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in
ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 11779 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Articolo 19
Lavoratori

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Articolo 20
Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 21
Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Articolo 22
Norma transitoria

Il presente Statuto acquisterà efficacia alla decorrenza del termine di cui all’articolo 104, comma 2 del Decreto Legislativo n.117 del 2017 (Codice del Terzo Settore).
In attesa dell’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo Settore e fino al termine di cui al citato articolo 104, comma 2 del Decreto Legislativo n.117 del 2017, l’Associazione è retta dallo Statuto adottato con verbale di assemblea straordinaria dei soci per scrittura privata in data 6 maggio 2013 registrato a Firenze il 27 Maggio 2013 al n.10192 Serie 3, è soggetta a quanto previsto al d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e rimane iscritta all’anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

 

bottom of page